1. E’ costituita l’organizzazione di
volontariato denominata “ASSISTENZA VOLONTARIA INCIDENTATI GRAVI AVIG - ODV”,
qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione
si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto
e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare
quale organizzazione di volontariato che agisce ai sensi e nei limiti degli
artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo
Settore, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei
principi generali dell’ordinamento giuridico.
Adotta l’acronimo ODV che
ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in
ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione
è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
1. L’Associazione ha sede attualmente
in Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio
Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono
essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
La durata dell’Associazione è illimitata.
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione
si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno
rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione
è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità
della struttura, prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari,
elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. L’Associazione
opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo
ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti con finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale L’Associazione in particolare si
prefigge le seguenti finalità:
Che persegue attraverso le attività di seguito elencate (a titolo esemplificativo):
3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione
ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L’Associazione
potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione
degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti
dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione si avvale
di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare
della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi
ai propri.
1. All’Associazione possono aderire
tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo
precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2.
Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione
e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo
e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile
né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
4. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità
di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro
contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto
di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle
iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
1. Tutti gli associati hanno uguali
diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo,
fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in
qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di
controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee
e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto
in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme
del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare
le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati volontari svolgono in modo personale, spontaneo
e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione,
quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. L’attività svolta dagli associati volontari non può essere
retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,
entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere
assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto
previsto dalla legislazione vigente.
La qualità di associato si perde per:
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte
a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l’espletamento della carica, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante
dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea,
con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in
regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato
ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe
conferitegli da altri associati.
4. L’Assemblea può essere
ordinaria e straordinaria. In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito
di:
a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le
direttive generali dell’Associazione;
b) deliberare sul bilancio consuntivo
e sull’eventuale preventivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
determinandone il numero, e dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato
interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
e) deliberare su
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modifiche
dello statuto dell’Associazione;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità
alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
1. L'Assemblea è composta da tutti gli
associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro
il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne
faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente
deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate
mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax
o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione,
ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito
entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora
per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
1. 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente;
in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla
maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza
della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi
degli intervenuti in proprio e per delega. L’eventuale scioglimento anticipato
dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere
deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato
ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti e di trarne copia,
a proprie spese.
1. 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo
esecutivo dell’Associazione.
2. Esso è composto da un minimo
di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati. Il Consiglio
Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati, la quale stabilisce anche
il numero della sua compagine.
3. I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare
uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al
loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare
seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri
scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene
a mancare un numero di Consiglieri tale da far venir meno la maggioranza dei
suoi membri rispetto al numero di Consiglieri stabilito dall’Assemblea, il Presidente
deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consigliere che non partecipi
a tre Consigli regolarmente convocati senza che vi sia un giustificato motivo,
decade dalla carica.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel
proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario
e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso,
con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino
a due incarichi ad una sola persona.
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione
delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito
di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a)
eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare
tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c)
amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con
ogni più ampio potere al riguardo;
d)predisporre,
alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale
bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
e) qualora lo ritenga opportuno redigere
un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto,
dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che
delibererà con maggioranze ordinarie;
f) indire adunanze,
convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare
l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i)
decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente
o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a
garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l’attività svolta
k) proporre all’Assemblea
il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi
che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione;
ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano
i diritti di cui all’art. 6, comma 3.
l) istituire sedi
operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
1. Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta
per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale
preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure
dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2.
La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata,
postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della
data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e
l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal
Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano
per partecipazione all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal
Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona
designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del
Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei
suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale
della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
1. Il Presidente è il rappresentante
legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche
presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica
cinque anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente
in particolare compete:
a) provvedere all’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) compiere tutti gli atti di
ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti
bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie
e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente,
persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi
natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni
bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro
componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta
dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso
nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le
funzioni allo stesso attribuite.
1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano
il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2.
Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali
nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di
volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
1. I Revisori dei Conti sono eletti
dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno o per obbligo
normativo, in numero di tre effettivi e due supplenti e durano in carica per
tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte
fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un
Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
a) il controllo
sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere
e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni
ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle
dettate dal presente Statuto;
c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi
e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.
Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto
dei limiti previsti dall’art. 33 del DLgs 117/2017, da:
a) quote associative
b) erogazioni liberali di associati e terzi;
c) donazioni e lasciti
testamentari; d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi
e) contributi
e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi
derivanti da accreditamenti e convenzioni;
f) contributi di organismi pubblici
di diritto internazionale;
g) rendite patrimoniali L’Associazione svolge
le attività di cui all’art. 4 del presente Statuto, incluse quelle accreditate
o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito oppure dietro
versamento di corrispettivi a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza
fine di lucro.
1. L'esercizio finanziario ha inizio
il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio
consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede
sociale, a disposizione degli associati, dieci giorni prima della data stabilita
per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora
nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi
ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le
componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti
ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
1. Lo scioglimento dell’Associazione
è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma
4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere,
se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente
tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione,
tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione
non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti
di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo
di controllo di all'art. 9 del DLgs 117/2017, se istituito e comunque denominato,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.
Via di Donna Olimpia n. 166
00152 - Roma
A.V.I.G. ODV
Assistenza Volontaria
Incidentati Gravi
C.F.97744740586